{"id":25443,"date":"2013-10-03T12:03:00","date_gmt":"2013-10-03T12:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/2013\/10\/03\/il-totalitarismo-giuridico-di-giuseppe-maggiore-prefigura-lodierna-democrazia-totalitaria\/"},"modified":"2013-10-03T12:03:00","modified_gmt":"2013-10-03T12:03:00","slug":"il-totalitarismo-giuridico-di-giuseppe-maggiore-prefigura-lodierna-democrazia-totalitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/2013\/10\/03\/il-totalitarismo-giuridico-di-giuseppe-maggiore-prefigura-lodierna-democrazia-totalitaria\/","title":{"rendered":"Il totalitarismo giuridico di Giuseppe Maggiore prefigura l\u2019odierna democrazia totalitaria"},"content":{"rendered":"<p>Il 13 luglio 1943, dopo che lo sbarco anglo-americano in Sicilia \u00e8 gi\u00e0 avvenuto con successo e meno di due settimane prima della caduta di Mussolini, Giuseppe Maggiore, filosofo e giurista siciliano di fama nazionale e internazionale (\u00e8 stato apprezzato conferenziere in Germania), viene designato a presiedere il traballante Istituto nazionale di cultura fascista: lascia la moglie e la famiglia nell&#8217;isola ormai invasa, raggiunge Roma dopo due giorni di viaggio su un autocarro tedesco e assume il suo nuovo incarico che, di l\u00ec a poco, causer\u00e0 la fine della sua carriera di magistrato e professore universitario.<\/p>\n<p>Giuseppe Maggiore (1882-1954), il cui nome \u00e8 oggi pressoch\u00e9 dimenticato, non era un intellettuale di secondo piano: seguace dell&#8217;idealismo gentiliano o attualismo, autore di una notevole biografia di Fichte e di svariati libri ed articoli di filosofia del diritto, magistrato e docente universitario, egli fu il pi\u00f9 coerente, il pi\u00f9 lineare, vorremmo dire il pi\u00f9 coraggioso esponente di quella linea del pensiero giuridico che trasse le estreme conseguenze dalla progettata instaurazione di un ordine nuovo, in Italia e in Europa, nel quale non vi sarebbe pi\u00f9 stato posto per le concezioni liberali dello Stato e della legge, ma tutto avrebbe dovuto subordinarsi alla forza, al prestigio e alla sicurezza dello Stato, abolendo anche la distinzione tra societ\u00e0 e Stato e facendo coincidere le due realt\u00e0 in un&#8217;unica, nuova dimensione del vivere comunitario. In breve, fu il pi\u00f9 conseguente sostenitore del totalitarismo giuridico: una scuola di pensiero che ebbe ben altro sviluppo sia nella Germania nazista, sia nell&#8217;Unione Sovietica staliniana, e che oggi, retrospettivamente, ci sembra quasi un&#8217;anomalia nella storia della cultura italiana, forse solo perch\u00e9 l&#8217;esperimento politico fascista non arriv\u00f2 mai a tradurre sino in fondo, nella realt\u00e0 concreta, le linee-guida iniziali della sua concezione politica, assorbendo lo Stato e fondendolo con il partito.<\/p>\n<p>Si trattava di un progetto che non solo da un punto di vista liberale, ma anche da un punto di vista extra-politico, e cio\u00e8 etico, oggi ci appare aberrante, anche perch\u00e9 si manifesta come la negazione di un processo di progressiva emancipazione del diritto privato da quello pubblico, di una graduale conquista di autonomia del cittadino rispetto allo Stato: processo che non risale affatto a Locke o agli illuministi, ma al cristianesimo, al tomistico &quot;primato della coscienza&quot; sulle leggi dello Stato, e che aveva trovato la sua clamorosa applicazione gi\u00e0 otto secoli prima di Tommaso, quando il vescovo Ambrogio da Milano aveva scomunicato l&#8217;imperatore Teodosio per l&#8217;eccidio di Tessalonica e gli aveva imposto di sottoporsi a una pubblica penitenza. Era stato il cristianesimo ad attuare questa &quot;rivincita di Antigone&quot;, se cos\u00ec possiamo chiamarla, ossia della legge della coscienza morale contro le pretese dello Stato e delle SUE leggi (nel caso di Antigone, la legge che negava sepoltura al cadavere di un congiunto macchiatosi di tradimento verso la &quot;polis&quot;); i giusnaturalisti e, poi, gli illuministi, non fecero altro che riprendere questa istanza fondamentale, trasferendola dalla sfera dell&#8217;etica religiosa a quella del bene sociale e, poi, della cosiddetta volont\u00e0 generale.<\/p>\n<p>Maggiore, dunque, neg\u00f2 recisamente che il diritto del singolo venga prima degli interessi dello Stato e che, nel dubbio, si debba considerare come insussistente ogni ipotesi di reato che la legge non preveda n\u00e9 sanzioni; affermando, al contrario, che, stante la sostanziale identit\u00e0 di societ\u00e0 e Stato, tutto quel che possa mettere in pericolo la societ\u00e0, e dunque lo Stato, deve essere represso a termini di legge, anche se la legge non lo prevede formalmente: perch\u00e9 la legge non \u00e8 qualcosa di astratto, ma l&#8217;applicazione concreta che il singolo giudice fa della volont\u00e0 dello Stato e, pi\u00f9 precisamente, del capo che governa lo Stato totalitario.<\/p>\n<p>\u00c8 una concezione che pu\u00f2 non piacere, e che possiamo ritenerci fortunati di non aver visto tradursi in realt\u00e0 nell&#8217;Italia di allora &#8212; cosa che fu, del resto, naturale, visto che l&#8217;Italia non divenne mai, al contrario della Germania o dell&#8217;Unione Sovietica, uno Stato totalitario -, ma che non deve per questo impedirci di ammirare la consequenzialit\u00e0 di chi l&#8217;ha formulata, n\u00e9 lasciarci ciechi di fronte al fatto che altri sistemi politici, che si dicono democratici, l&#8217;hanno poi ripresa surrettiziamente e tuttora la applicano ogni qualvolta lo ritengano necessario, senza che eminenti giuristi o parlamentari eletti per difendere i diritti del cittadino sollevino la minima obiezione.<\/p>\n<p>Ha scritto Mario A. Cattaneo nel suo interessante e ben articolato saggio \u00abIl rifiuto della certezza del diritto nel pensiero di Giuseppe Maggiore\u00bb (nel volume: M. A. Cattaneo, \u00abTerrorismo e arbitrio. Il problema giuridico nel totalitarismo\u00bb, Padova, Cedam, 1998, pp. 281-88):<\/p>\n<p>\u00abIn Italia, l&#8217;espressione pi\u00f9 tipica di una concezione giuridico-penale totalmente ispirata ai principi del totalitarismo, \u00e8 quella contenuta nel saggio di Giuseppe Maggiore (penalista e filosofo del diritto) &quot;Diritto penale totalitario nello Stato totalitario&quot;, del 1939. [&#8230;] Maggiore dichiara di preferire il termine &quot;Stato totalitario&quot; al termine &quot;Stato autoritario&quot;, perch\u00e9 quest&#8217;ultimo implicherebbe un ritorno indietro, una &quot;reazione, restaurazione o controriforma&quot;; il nuovo Stato deve avere un contenuto positivo, non meramente negativo. Maggiore nega il dualismo Stato-societ\u00e0, che &quot;procede da motivi individualistici&quot;; \u00e8 lo Stato che crea la societ\u00e0 [&#8230;]. Il significato &quot;ultimo&quot; dello Stato totalitario \u00e8 la totalitari et\u00e0 della POLITICA&#8230; La politica \u00e8 la pi\u00f9 alta e perfetta forma di attivit\u00e0 umana.. Il secolo presente ha distrutto l&#8217;equivoco di un preteso dualismo tra morale e politica&#8230; L&#8217;avere riabilitato la politica svalutata e vilipesa in nome di una malintesa morale ascetica&#8230; \u00e8 merito del Machiavelli, iniziatore del mondo moderno; l&#8217;avere elevato la politica nobilutandola alla luce del dovere e dell&#8217;onore, al sommo dell&#8217;attivit\u00e0 umana, \u00e8 merito del capo della pi\u00f9 grande rivoluzione del secolo XX: Mussolini&quot;. La rivoluzione totalitaria, dice Maggiore, alla &quot;inseparabilit\u00e0&quot; tra diritto e politica; egli critica il precedente &quot;divorzio tra politica e diritto&quot;, che ha portato a concepire come &quot;diritto puro&quot; solo il diritto privato [&#8230;]. Vi \u00e8 una stretta correlazione tra tipo di diritto penale e forma politica di governo: &quot;L&#8217;illuminismo, con il suo antistoricismo e la fede sconfinata nel progresso, con il culto feticistico della libert\u00e0, la sopravvalutazione dell&#8217;individuo, col mito del contratto sociale, con il sospetto verso ogni forma di autorit\u00e0, prima di tutte quella statale&#8230; si riproduce nella costruzione del diritto penale moderno, dal Beccaria ai tempi nostri. [&#8230;] Infine, Maggiore esamina il problema del rapporto tra la legge e il giudice penale; egli criticava il tradizionalismo illuministico, influenzato dalla teoria della divisione dei poteri, che domina a questo riguardo. Le funzioni, egli riconosce, sono distinte, ma &quot;il potere dello Stato \u00e8 uno e indivisibile&quot;; Maggiore dichiara quindi di non rigettare &quot;la teoria della divisione dei poteri&quot;, ma la impostazione individualistica di essa&quot;. [&#8230;] &quot;Il principio nullum crimen, nulla poena sine lege poenali si leva come una muraglia insormontabile avanti l&#8217;interprete e appare come il Palladio inviolabile della giustizia&quot;. [&#8230;] Per Maggiore, lo Stato totalitario non pu\u00f2 tollerare la persistenza di quel principio, perch\u00e9 &quot;non pu\u00f2 tollerare alcun limite alla sua attivit\u00e0&quot; e non pu\u00f2 &quot;consentire a esautorarsi, quando quell&#8217;autorit\u00e0 \u00e8 diretta alla persecuzione della delinquenza&quot;. La legge non sta sopra lo Stato, ma \u00e8 espressione della sua volont\u00e0. Ora, di fronte a un fatto nuovo che &quot;sia SOSTANZIALMENTE, ma non FORMALMENTE, reato, perch\u00e9 non incriminato da nessuna disposizione di legge&#8230; lo Stato liberale&#8230; se ne star\u00e0 inoperoso paralizzato nell&#8217;ordinamento giuridico che gli comanda: nec plus ultra&#8230; lo Stato totalitario comander\u00e0, invece, ai suoi giudici di punire, creando essi la norma mancante&quot;. Di fronte all&#8217;obiezione che in tal modo si cade nell&#8217;arbitrio del giudice, Maggiore ribatte: &quot;[&#8230;] Abolito il principio: nullum crimen, nulla poena sine legge, il giudice non porr\u00e0 il suo criterio personale, e forse il suo capriccio, al di sopra dello Stato&#8230; Il giudice non sbaglier\u00e0 mai, n\u00e9 far\u00e0 un uso arbitrario della sua potest\u00e0, quando, interpretando la volont\u00e0, sia pure formalmente inespressa, dello Stato e del suo capo, castigher\u00e0 il delinquente che si ribella contro lo Stato. In caso di incertezza del diritto egli si accoster\u00e0 al principio: in dubio pro repubblica, che prende il posto, nello Stato totalitario, dell&#8217;antico: in dubio, pro reo. [&#8230;] Il principio della certezza del diritto, a suo giudizio, non \u00e8 compromesso, perch\u00e9 &quot;va inteso nello stile della Rivoluzione&quot;. Per i regimi totalitari &quot;certezza del diritto&quot; \u00e8 la sicurezza della societ\u00e0 politica di non vedere annullate le conquiste della rivoluzione e di non vedere il furfante commettere ogni sorta di ribalderie all&#8217;ombra della legge e quasi ai margini del codice penale&quot;. Maggiore cita con favore i regimi sovietico e nazionalsocialista che hanno introdotto l&#8217;interpretazione analogica, e conclude: &quot;Il divieto dell&#8217;espansione analogica della legge penale&#8230; ha radici nel diritto canonico che consider\u00f2 la legge penale come lex odiosa o nel falso umanitarismo illuministico che deific\u00f2 la libert\u00e0 dell&#8217;individuo. Per lo Stato totalitario, invece, erede dello spirito di Roma, l&#8217;analogia \u00e8 una interpretazione necessaria del magistero punitivo. Cos\u00ec il diritto penale diviene veramente totalitario&quot;. [&#8230;] In ogni modo, il rovesciamento dei princip\u00ee del liberalismo giuridico compiuto da Maggiore \u00e8 davvero totale: la certezza del diritto &#8212; intesa come tutela dei diritti individuali e della prevedibilit\u00e0 delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni &#8212; \u00e8 sostituita dalla idea della &quot;sicurezza dello Stato&quot;; a questo si aggiunge il rifiuto del principio di presunzione di innocenza, attraverso la sostituzione del motto: in dubio pro re publica a quello: in dubio pro reo (sulla stessa linea di Carl Schmitt). L&#8217;esposizione della dottrina giuridico-penale totalitaria \u00e8 davvero completa e coerente.\u00bb<\/p>\n<p>Si noti la modernit\u00e0 (dove &quot;moderno&quot; non esprime un giudizio di valore, ma un dato di fatto) della concezione secondo cui lo Stato totalitario punisce anche quegli atti che non sono formalmente reati, ma che, nella sostanza, vanno a ledere gli interessi vitali della societ\u00e0, mentre lo Stato liberale sta a guardare; e si pensi a come questo principio, che sovverte radicalmente le norme del diritto penale cos\u00ec come lo conosciamo da sempre, venne clamorosamente applicato dal tribunale di Norimberga, contro gli imputati nazisti, da giudici che si vantavano di rappresentare le nazioni democratiche (Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia), oltre che da quelli dell&#8217;Unione Sovietica, cio\u00e8 di uno Stato &#8212; al pari della sconfitta Germania hitleriana &#8212; esplicitamente totalitario. Che altro fu, infatti, se non una applicazione di questo principio, l&#8217;aver processato, giudicato e condannato gli imputati per dei crimini che, all&#8217;epoca in cui si erano svolti i fatti, non erano considerati come reati in alcuna costituzione vigente, a cominciare dai cosiddetti &quot;crimini contro la pace&quot;, nel senso di aver preparato dei piani strategici per la guerra (cosa che, sia detto fra parentesi, tutti gli Stati fanno in tempo di pace, perch\u00e9 su questo si basa l&#8217;esistenza degli eserciti permanenti)?<\/p>\n<p>Questa \u00e8 una ulteriore conferma di una realt\u00e0 che generalmente passa inosservata, a dispetto del fatto che si tratta della NOSTRA realt\u00e0, nella quale viviamo, lavoriamo, operiamo: negli Stati democratici non vige il principio (liberale) della presunzione di innocenza, ma, sempre pi\u00f9 spesso, il principio totalitario della presunzione di colpevolezza; \u00e8 il singolo cittadino che deve, all&#8217;occorrenza, difendersi dall&#8217;accusa e provare la propria innocenza &#8212; come era stato profeta, in questo, Franz Kafka! E tutto questo ha un nome: si chiama totalitarismo democratico, e accomuna le moderne &quot;democrazie&quot; ai regimi totalitari del XX secolo, piuttosto che a quello Stato liberale che, se mai \u00e8 esistito, esse a torto pretendono di incarnare e, magari di aver perfezionato, mentre ne sono, di fatto, la radicale negazione.<\/p>\n<p>In pratica, comunque, la pretesa di Maggiore che il diritto totalitario possa correggere, e non sopprimere, il principio della certezza del diritto, urta contro uno scoglio inevitabile: e cio\u00e8, anche restando all&#8217;interno del suo punto di vista &#8212; quello totalitario -, contro il fatto che la decisione di cosa sia reato e di cosa non lo sia, nei casi &quot;dubbi&quot;, ricadr\u00e0 interamente sulle spalle del singolo giudice, il quale dovrebbe avere la sfera di cristallo per sapere quale sia la &quot;vera&quot; volont\u00e0 dello Stato, o anche solo del suo capo, laddove, per forza di cose, egli dovr\u00e0 procedere a tastoni, e dunque in maniera arbitraria, ma in ogni caso tendenzialmente sfavorevole all&#8217;imputato (\u00abin dubio, pro republica\u00bb), se non si lascer\u00e0 addirittura trasportare da umori e interessi personali, ammantandoli con l&#8217;autorit\u00e0 dello Stato che egli rappresenta e con la difesa degli interessi collettivi.<\/p>\n<p>Pure, non sarebbe onesto negare che, nelle argomentazioni di Maggiore, vi siano anche degli aspetti che richiamano la nostra partecipe attenzione, se non anche la nostra simpatia e il nostro consenso. Per esempio, quando egli punta il dito contro la concezione illuminista che forma il substrato della moderna concezione giuridica, e specialmente contro l&#8217;esaltazione esagerata della libert\u00e0 individuale o la fede sconfinata nel progresso &#8212; foriere entrambe, come oggi sappiamo e purtroppo vediamo, di una nuova e pi\u00f9 sottile forma di totalitarismo -, il suo discorso assume toni e significati che richiamo la nostra attenzione su dei problemi reali, ai quali non si pu\u00f2 sottrarsi, n\u00e9 fare finta che non esistano, perch\u00e9 ci stringono pi\u00f9 che mai nelle spire delle loro molteplici e incancrenite contraddizioni.<\/p>\n<p>\u00c8 vero, come onestamente riconosce Maggiore, che le radici del diritto moderno, illuminista e liberale, risiedono nella cultura giuridica cristiana medievale e specialmente nel diritto canonico. Tuttavia bisogna aggiungere che ci\u00f2 che, nella cultura cristiana medievale, aveva una coerenza e un preciso significato, perch\u00e9 trovava in Dio la fonte suprema di ogni legge, sia morale che civile, aveva perso invece ogni senso e ogni coerenza nel pensiero illuminista, perch\u00e9 questo aveva messo fra parentesi il legame fra uomo e Dio &#8212; o, meglio, l&#8217;aveva svuotato di ogni vigore e di ogni vitalit\u00e0, perch\u00e9 il Dio del deismo \u00e8 una caricatura di quel che Dio era stato per generazioni e generazioni di Europei; e, inoltre, perch\u00e9 la teoria dello Stato laico, propugnata da Hobbes e ripresa dal liberalismo, aveva reciso alla base il legame organico fra societ\u00e0 civile e comunit\u00e0 religiosa, fra Citt\u00e0 terrena e Citt\u00e0 celeste .<\/p>\n<p>In altre parole: se si pu\u00f2 parlare, ma in un contesto completamente diverso da quello moderno, di totalitarismo giuridico della societ\u00e0 cristiana medievale, bisogna per\u00f2 precisare che esso fu tale in un quadro culturale e sociale che non ammetteva altre concezioni possibili, se non quelle che avrebbero aperto la strada alla dissoluzione e all&#8217;anarchia; mentre il totalitarismo giuridico propugnato da uomini come Maggiore, e mai realizzatosi in Italia &#8212; per fortuna, aggiungiamo noi &#8212; sta oggi divenendo, ma in forme striscianti e sostanzialmente ipocrite, la prassi &quot;normale&quot; dei sistemi democratici: quelli che hanno combattuto e vinto la seconda guerra mondiale, sostenendo essersi trattato di una crociata per la civilt\u00e0 contro la barbarie.<\/p>\n<p>E, se qualcuno avesse dei dubbi in proposito, non ha che da fare un viaggio a Guantanamo: dove i nemici della sicurezza dello Stato (\u00abi pi\u00f9 malvagi tra i malvagi\u00bb, diceva il presidente Bush junior) scontano, in minuscole gabbie di metallo aperte su ogni lato e illuminate notte e giorno, il funesto principio che, in caso di dubbio &#8211; e alcuni di quei prigionieri sono presumibilmente, in senso giuridico, innocenti -, deve prevalere l&#8217;interesse dello Stato, non certo la tutela della persona umana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 13 luglio 1943, dopo che lo sbarco anglo-americano in Sicilia \u00e8 gi\u00e0 avvenuto con successo e meno di due settimane prima della caduta di Mussolini,<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30147,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[141,156,178],"class_list":["post-25443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto","tag-filosofia","tag-germania","tag-italia"],"jetpack_featured_media_url":"https:../../../../fides-et-ratio.it/wp-content/uploads/2023/10/categoria-diritto.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/comments@post=25443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25443\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30147"}],"wp:attachment":[{"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/media@parent=25443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/categories@post=25443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/tags@post=25443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}