{"id":24585,"date":"2009-04-10T02:13:00","date_gmt":"2009-04-10T02:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/2009\/04\/10\/in-che-misura-il-diritto-romano-ha-subito-linflusso-del-cristianesimo\/"},"modified":"2009-04-10T02:13:00","modified_gmt":"2009-04-10T02:13:00","slug":"in-che-misura-il-diritto-romano-ha-subito-linflusso-del-cristianesimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/2009\/04\/10\/in-che-misura-il-diritto-romano-ha-subito-linflusso-del-cristianesimo\/","title":{"rendered":"In che misura il diritto romano ha subito l\u2019influsso del cristianesimo?"},"content":{"rendered":"<p>Sono passati oltre due secoli da quando Edward Gibbon, descrivendo le vicende che portarono alla decadenza e alla caduta dell&#8217;Impero Romano, scriveva con tono di ambiguo compiacimento: \u00abHo descritto il trionfo della barbarie e della religione\u00bb; tuttavia gli storici non si sono ancora scrollati di dosso il pregiudizio che il cristianesimo abbia indebolito le fondamenta, materiali e spirituali, dello Stato romano, affrettandone la caduta.<\/p>\n<p>Che si tratti di un concetto erroneo, \u00e8 dimostrato da due fatti incontrovertibili.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 che l&#8217;Impero Romano d&#8217;Oriente, nel quale pi\u00f9 antica e capillare era stata la diffusione del cristianesimo, non cadde affatto all&#8217;epoca delle grandi migrazioni germaniche, ma sopravvisse per altri mille anni alla rovina dell&#8217;Impero di Occidente (che, all&#8217;epoca di Costantino, era ancora in larga misura pagano).<\/p>\n<p>La seconda \u00e8 che Costantino ed i suoi successori \u00abpuntarono\u00bb sul cristianesimo per rinsaldare il vacillante edificio dell&#8217;Impero (cos\u00ec come Diocleziano aveva \u00abpuntato\u00bb sul culto del Sol Invictus e sulla persecuzione anticristiana); e tutto lascia pensare che, in termini politici, essi fecero la scelta migliore.<\/p>\n<p>Come ha osservato il Brown, la ripresa imperiale dopo la battaglia di Adrianopoli (378 d. C.) e la resistenza del \u00ablimes\u00bb renano fino al principio del V secolo, concessero alla Chiesa cattolica giusto il tempo necessario per evangelizzare le trib\u00f9 germaniche (sia pure nella forma ariana) che, al momento del crollo, si mostrarono capaci di raccogliere l&#8217;eredit\u00e0 culturale del mondo romano. Di pi\u00f9 non si sarebbe potuto chiedere e non era umanamente possibile: la societ\u00e0 romana occidentale era indebolita da mortali contraddizioni ed \u00e8, anzi, stupefacente che sia stata capace di reggere a tutti gli urti, esterni ed interni, cos\u00ec a lungo come in realt\u00e0 fece.<\/p>\n<p>Pertanto, dopo aver assodato che l&#8217;Impero Romano non per\u00ec di morte violenta, \u00abassassinato\u00bb dai barbari e dai cristiani, ma cadde essenzialmente per fattori sociali, economici e culturali (e, in particolare, per l&#8217;incapacit\u00e0 delle classi dirigenti di assimilare il proprio proletariato interno), rimane da chiarire in che misura il diritto romano &#8211; ossia l&#8217;espressione pi\u00f9 alta e significativa di quella civilt\u00e0 &#8211; fu influenzato dal cristianesimo vittorioso.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, il processo di cristianizzazione delle classi dirigenti dell&#8217;Impero Romano fu rapido, anche se era stato preparato da un lavorio sotterraneo durato due secoli e mezzo; tutto si svolse fra l&#8217;editto di Costantino e Licinio del 313 (il cosiddetto \u00abeditto di Milano\u00bb), che riconosceva ai cristiani piena libert\u00e0 di culto, e l&#8217;editto di Teodosio del 391, che riconobbe il cristianesimo quale religione di Stato e comport\u00f2 la proibizione di tutti i culti pagani, non solo in pubblico, ma anche nelle case private, nonch\u00e9 la chiusura definitiva dei templi.<\/p>\n<p>In quegli ottant&#8217;anni circa si consum\u00f2 la conquista delle classi dirigenti romane da parte del cristianesimo, con l&#8217;ultima convulsione del 393-94, in corrispondenza dell&#8217;usurpazione di Eugenio e Arbogaste in Occidente (cfr. alcuni nostri precedenti saggi al riguardo, e, in particolar modo, \u00abArbogaste, Eugenio e la fine del paganesimo (392-395)\u00bb e \u00abLa battaglia del Frigido e la fine del paganesimo\u00bb, sempre sul sito di Arianna Editrice).<\/p>\n<p>Ma torniamo al quesito sul ruolo esercitato dal cristianesimo nella definizione del diritto tardo-romano.<\/p>\n<p>\u00c8 una domanda estremamente interessante, anche perch\u00e9, in genere, gli storici si sono occupati soprattutto dell&#8217;influsso della filosofia cristiana sulla cultura tardo-antica (e anche dell&#8217;influsso opposto, ossia del paganesimo sulla filosofia cristiana), trascurando l&#8217;influsso del cristianesimo sulle strutture giuridiche e sullo spirito stesso del diritto romano.<\/p>\n<p>Se la era posta, a suo tempo, uno dei pi\u00f9 insigni storici italiani del diritto, Vincenzo Arangio-Ruiz, autore di opere fondamentali, come \u00abStoria del diritto romano\u00bb (1937) e \u00abIstituzioni di diritto romano\u00bb (1957).<\/p>\n<p>Nato a Napoli nel 1884 e morto a Roma nel 1964, Arangio-Ruiz fu anche eminente uomo politico di orientamento liberale, oltre che studioso di diritto rimano, epigrafia e papirologia giuridica, nonch\u00e9 professore a Roma e in varie universit\u00e0 italiane (nonch\u00e9, temporaneamente, al Cairo).<\/p>\n<p>Presidente del Comitato di liberazione nazionale di Napoli nel 1943, ministro di Grazia e Giustizia nel secondo gabinetto Badoglio, poi ministro della Pubblica Istruzione nei gabinetti Bonomi e Parri, fu anche socio e, dal 1952, presidente dell&#8217;Accademia dei Lincei.<\/p>\n<p>Nella sesta edizione della sua \u00abStoria del diritto romano\u00bb (Napoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1945, pp. 344-46), cos\u00ec si esprimeva:<\/p>\n<p>\u00abLa trasformazione del diritto privato [&#8230;] fu in vari campi affrettata da altre circostanze.<\/p>\n<p>E anzitutto dall&#8217;avvento del cristianesimo. Il diritto post-classico presenta in certe sue zone un parziale ritorno a quella indifferenziazione tra &quot;fas&quot; e &quot;ius&quot;, che vedemmo esser propria del diritto antichissimo: ne \u00e8 prova il largo intervento dell&#8217;autorit\u00e0 religiosa, e specialmente dei vescovi, nella vita giuridica, tanto come investiti di una giurisdizione (&quot;episcopalis audientia&quot;) creata per gli ecclesiastici ma estesa in pi\u00f9 ipotesi anche ai laici, quanto come esecutori di quelle disposizioni di beneficenza che il disponente non abbia affidate ad altri enti. Ancora pi\u00f9 significativo \u00e8 il fatto che divieti di carattere religioso si trasformano in divieti legali: cos\u00ec viene sancita nelle leggi l&#8217;incapacit\u00e0 dei monaci a possedere in proprio, e l&#8217;impedimento matrimoniale per il clero.<\/p>\n<p>Ma non soltanto queste norme, dettate pi\u00f9 che altro in servizio della religione medesima, si rivela l&#8217;influenza del cristianesimo: anzi le virt\u00f9 cristiane della castit\u00e0 e della carit\u00e0, pi\u00f9 volte esplicitamente proclamate nelle costituzioni del tardo Impero, ispirano varie norme giuridiche. Cos\u00ec le leggi augustee &quot;de maritandis ordinibus&quot;, che con ogni mezzo imponevano il matrimonio non soltanto ai celibi e alle nubili ma anche ai vedovi, sono abrogate, e le seconde nozze sono anzi avversate dai nuovi legislatori; il divorzio, praticato con suprema indifferenza nella Roma classica, viene sottoposto a regole limitatrici, con sanzioni patrimoniali a carico di chi gli dia causa o di chi ripudii senza giusta causa l&#8217;altro coniuge, e perfino col tentativo d&#8217;impedire che senza una ragione sufficiente il matrimonio si sciolga di comune accordo; la protezione delle giovani generazioni si fa pi\u00f9 attiva, limitando la patria potest\u00e0 nelle sue esplicazioni pi\u00f9 inumane (come la vendita e l&#8217;esposizione dei neonati), e si estende anche ai figli nati da concubinato, ai quali si accorda qualche diritto di successione e si rende accessibile la legittimazione; il diritto agli alimenti, ammesso nell&#8217;et\u00e0 classica esclusivamente nei rapporti tra il padre e i figli legittimi, si viene estendendo ad ogni rapporto di filiazione. Perfino nei rapporti patrimoniali fra estranei numerose disposizioni, ispirate ai principi fondamentali del non ledere altrui e dell&#8217;attribuire a ciascuno il suo, risentono, oltre che delle mutate esigenze economiche, anche dell&#8217;aspirazione ad attuare nei rapporti giuridici quel tanto di amor del prossimo che pu\u00f2 essere coattivamente esigibile: si introduce cos\u00ec, ad esempio, il divieto dell&#8217;&quot;aemulatio&quot;, cio\u00e8 negli atti di disposizione della cosa propria compiuti nella sola intenzione di nuocere ad altri; e la legge Aquilia, originariamente applicata ai soli danneggiamenti delle cose corporali, si estende a risarcire (ed eventualmente a punire pecuniariamente) ogni danno ingiustamente arrecato ad altri.<\/p>\n<p>Tuttavia non si deve credere n\u00e9 che prima del trionfo del cristianesimo non si siano avuti movimenti diretti ad avvicinare il diritto alle esigenze della moralit\u00e0 (basti pensare a quella &quot;humanitas&quot; su cui tanto ha insistito lo Schulz), n\u00e9 che il cristianesimo sia poi riuscito ad informare di s\u00e9 tutti gl&#8217;istituti giuridici: anzi le dichiarazioni degli imperatori d&#8217;Oriente, che amano addurre per le loro riforme motivi religiosi, vanno spesso considerate come fiori retorici adattabili ad ogni sorta di disposizioni. Molte volte, poi, tendenze legislative e interpretative che si potrebbero a primo aspetto considerare come riverberi del cristianesimo corrispondono invece ad esigenze pratiche nuove, e soprattutto alla nuova struttura economica della societ\u00e0. Ad esempio, la tendenza a regolare i rapporti tra i fondi, specie in materia di acque, nel senso che ciascun proprietario debba provvedere ai suoi interessi col minor possibile sacrificio dei vicini \u00e8 un riflesso della pi\u00f9 difficile irrigazione delle terre di certe province orientali a paragone delle italiche. Anche il manifesto disfavore per la schiavit\u00f9 (che si esprime col facilitare le manumissioni, nella tendenza ad affrancare gli schiavi anche contro la volont\u00e0 dei padroni, e perfino nella riprovazione dell&#8217;istituto come contrario al diritto naturale) risponde alla nuova struttura della societ\u00e0, che, lasciando salvo lo &quot;status libertatis&quot; dei sudditi, vincola l&#8217;operaio al mestiere e il contadino alla gleba, non senza includere nel legame il proprietario della terra e l&#8217;imprenditore.<\/p>\n<p>Chi concentrasse la propria attenzione sopra il sistema delle caste, caratteristico dell&#8217;economia bizantina, potrebbe anzi avere l&#8217;impressione che nel pi\u00f9 tardo diritto romano la personalit\u00e0 umana fosse tenuta in assai minor pregio che nell&#8217;epoca classica, Per gli antichi la distinzione \u00e8 netta fra i liberi e di servi, soggetti di diritto i primi, oggetto dell&#8217;altrui diritto i secondi; in compenso, vige fra i liberi una legge fondamentale di eguaglianza, che dalla comune e diretta partecipazione alle pubbliche funzioni si riverbera su tutte le relazioni di diritto privato. Ma gi\u00e0 sotto il Principato la distinzione fra &quot;honestiores&quot; ed &quot;humiliores&quot; comincia ad invadere il campo giuridico, e fra i sudditi della monarchia dioclezianeo-costantiniana la diversit\u00e0 delle funzioni determina una gerarchia la cui influenza si fa sentire dovunque: perfino nei rapporti contrattuali l&#8217;uomo di condizione sociale inferiore non si pone di fronte ai privilegiati della fortuna su una linea di parit\u00e0, anzi impetra a titolo di concessione benigna quel tanto di bene che dovrebb&#8217;essere il giusto corrispettivo della sua opera o del suo danaro. Cos\u00ec ogni contratto di lavoro, se pure non comporti il vincolo da cui sono stretti i coloni e i membri delle corporazioni pi\u00f9 rigide, \u00e8 redatto in forma di sottoposizione al potere domestico del datore di lavoro; cos\u00ec i contratti di locazione di case e di terreni non sono conclusi per un tempo determinato, ma per quanto tempo piaccia al locatore; e lo stesso si osserva pi\u00f9 volte nei rapporti fra mutuante e mutuatario. Quantunque partecipi dello &quot;status libertatis&quot;, e perci\u00f2 abilitati a costruirsi una famiglia legittima e a tener come proprio lo scarso guadagno, i contadini ed operai dell&#8217;et\u00e0 bizantina sono ben lontani dalla dignit\u00e0 degli antichi affittuari ed artigiani, anzi si pu\u00e0 ritenere che nella media non conducessero una vita pi\u00f9 indipendente ed agiata di quella che avevano condotta gli schiavi nelle case e nelle fattorie romane.\u00bb<\/p>\n<p>Come si vede, per Vincenzo Arangio-Ruiz non solo il cristianesimo, ma anche e soprattutto la formazione della nuova organizzazione economica, nella societ\u00e0 tardo-romana (ad esempio, con la graduale sostituzione della servit\u00f9 della gleba alla schiavit\u00f9 vera e propria), produssero un&#8217;influenza trasformatrice, specialmente nell&#8217;ambito del diritto privato. Avvenne, cio\u00e8, a partire dal IV secolo, un graduale passaggio dal concetto e dalla pratica dell&#8217;uguaglianza davanti alla legge, propria dell&#8217;et\u00e0 classica &#8211; beninteso, per quanto riguarda gli uomini liberi, unici soggetti di diritto in senso proprio &#8211; al concetto e alla pratica della gerarchia di tipo romano-ellenico, che si sarebbero poi prolungati, per secoli, nella societ\u00e0 bizantina, come \u00e8 chiaramente attestato dal \u00abCorpus iuris\u00bb di Giustiniano.<\/p>\n<p>Secondo Arango-Ruiz, non bisogna esagerare nell&#8217;attribuire al cristianesimo un influsso sul diritto tardo-romano, laddove le trasformazioni di esso miranti a rendere le leggi pi\u00f9 umane, e pertanto pi\u00f9 morali, possono essere attribuite piuttosto alla generale trasformazione dell&#8217;economia e, quindi, della societ\u00e0 e della cultura, degli ultimi secoli dell&#8217;Impero.<\/p>\n<p>L&#8217;argomentazione \u00e8 simile a quella che gi\u00e0 lo storico Ettore Ciccotti, nel suo classico \u00abIl tramonto della schiavit\u00f9 nel mondo antico\u00bb (1899), aveva sostenuto per spiegare il passaggio dall&#8217;economia servile a quella curtense: il mantenimento dell&#8217;istituto della schiavit\u00f9 non sarebbe stato pi\u00f9 conveniente, per i latifondisti romani, rispetto al nuovo modo di produzione, caratteristico dell&#8217;ultima et\u00e0 imperiale, che gi\u00e0 preannunciava quello feudale.<\/p>\n<p>Il socialista Ciccotti (il distacco di quest&#8217;ultimo dal socialismo inizia solo nel 1905 e si compie nel 1915) e il liberale Arangio-Ruiz hanno ragione entrambi di ricordare il dovere della cautela nell&#8217;istituire un nesso immediato fra cristianesimo e trasformazione \u00abumanitaria\u00bb del diritto tardo-antico; ma hanno &#8211; forse &#8211; torto, nel non ampliare ulteriormente l&#8217;orizzonte.<\/p>\n<p>Quel che vogliamo dire \u00e8 che, certamente, il diritto della tarda romanit\u00e0 venne profondamente modificato dalle mutate condizioni economico-sociali e, per conseguenza, culturali; ma non \u00e8 detto che non si possa fare anche il ragionamento opposto, e chiedersi se l&#8217;avvento del cristianesimo non abbia, a sua volta, affrettato o facilitato quelle trasformazioni economico-sociali ed anche, naturalmente, quelle culturali, le quali ultime potrebbero essere state, in parte, la causa, e non soltanto l&#8217;effetto, di quelle altre (checch\u00e9 ne dica Marx con le sue categorie di \u00abstruttura\u00bb e di \u00absovrastruttura\u00bb, assurte alla dignit\u00e0 di dogmi indiscutibili).<\/p>\n<p>Si prenda, ad esempio, il caso della proibizione dei ludi gladiatori, decisa dall&#8217;imperatore Onorio, figlio di Teodosio il Grande, nel 404. Possiamo pensare che gli imperatori cristiani si sano orientati verso tale soppressione per la difficolt\u00e0, ormai sempre crescente, di procurarsi la \u00abmateria prima\u00bb per gli spettacoli. Sappiamo da una lettera di Quinto Aurelio Simmaco (2, 46) che il pubblico romano era rimasto estremamente deluso dal suicidio in massa dei gladiatori sassoni, che lo aveva privato del suo divertimento &#8211; e che aveva costituito una perdita finanziaria secca per il finanziatore dei giochi.<\/p>\n<p>Rimane per\u00f2 da vedere se la decisone di quei gladiatori di uccidersi, strangolandosi l&#8217;un l&#8217;altro prima dei ludi, piuttosto che offrire ai Romani lo spettacolo dei combattimenti all&#8217;ultimo sangue, non sia stata influenzata dal nuovo modo di guardare alla dignit\u00e0 della persona umana, in cui il cristianesimo ebbe, certamente, una parte notevole.<\/p>\n<p>Sappiamo che gi\u00e0 Seneca, nelle \u00abLettere a Lucilio\u00bb, aveva parlato con ammirazione &#8211; in accordo con i dettami della filosofia stoica &#8211; del gladiatore che preferisce il suicidio a una morte disonorevole, per il divertimento del pubblico. Ma i gladiatori, di solito, erano schiavi o prigionieri di guerra; e non si pu\u00f2 escludere che l&#8217;etica cristiana della compassione e la dottrina dell&#8217;uguaglianza degli uomini davanti a Dio, sia penetrata anche in queste estreme frange del sottoproletariato e abbia fatto germogliare in quei gladiatori sassoni, con gran dispetto di raffinati senatori come Simmaco, l&#8217;idea che la \u00abprestazione\u00bb loro richiesta dal pubblico romano fosse moralmente illegittima e, pertanto, nulla e inesigibile.<\/p>\n<p>Cos\u00ec pure, le nuove disposizioni di legge riguardo il matrimonio, il divorzio, i figli e la \u00abpatria potestas\u00bb su questi ultimi, sembrano indicare chiaramente che un influsso moderatore, da parte del cristianesimo, vi fu; tanto che il diritto di abbandonare o mettere a morte il neonato, da parte del padre, venne definitivamente abbandonato, e subentr\u00f2 la concezione che ogni vita umana merita rispetto, fin dalla nascita (pi\u00f9 tardi, fin dal concepimento).<\/p>\n<p>Il diritto, in quanto \u00e8 l&#8217;insieme delle norme che regolano la vita dei membri di una certa comunit\u00e0, aventi carattere di obbligazione, non \u00e8 che il riflesso delle concezioni filosofiche, religiose ed etiche di una data societ\u00e0, in un dato momento storico. Ne consegue che il diritto, sia pubblico che privato, registra i mutamenti e l&#8217;evoluzione di tali concezioni, e non \u00e8 esso a determinarli.<\/p>\n<p>Sarebbe ben strano che una rivoluzione religiosa e spirituale dalla portata gigantesca, come quella che vide l&#8217;affermazione del cristianesimo e il tramonto del paganesimo antico nel tardo Impero Romano, non avesse esercitato una influenza profonda e durevole anche nella sfera del diritto, sia pubblico che privato, sia civile che penale. \u00c8 difficile che la si possa sottovalutare, pur ammettendo &#8211; come \u00e8 giusto e ragionevole &#8211; uno iato pi\u00f9 o meno sensibile fra le idealit\u00e0 proclamate dalla nuova religione, e la loro traduzione pratica nei comportamenti della vita quotidiana (come nella lettera a Filemone, in cui S. Paolo consiglia allo schiavo Onesimo di ritornare presso il padrone, dal quale era fuggito; raccomandando per\u00f2 al padrone &#8211; cosa non meno importante &#8211; di accoglierlo benevolmente e fraternamente).<\/p>\n<p>Perci\u00f2, a meno di accogliere in modo rigido la teoria marxiana della anteriorit\u00e0 della struttura alla sovrastruttura (che Marx, con un espediente linguistico, dava per acquisita senza bisogno di dimostrarla: quando mai una sovrastruttura potrebbe precedere la struttura?), rimane largamente condivisibile l&#8217;idea che il cristianesimo abbia influenzato notevolmente la trasformazione del diritto romano \u00abclassico\u00bb, cos\u00ec come aveva permeato di s\u00e9 gran parte della vita spirituale e culturale. Volerlo negare ci sembrerebbe operazione ideologica preconcetta e, quindi, intellettualmente disonesta; anche se, da alcuni decenni in qua, ampiamente diffusa.<\/p>\n<p>Ogni rivoluzione si propone l&#8217;obiettivo di creare un \u00abuomo nuovo\u00bb; e, pertanto, di produrre nuove norme e nuove leggi.<\/p>\n<p>Se ci\u00f2 vollero fare il fascismo e il nazismo, che durarono meno di vent&#8217;anni, e il comunismo marxista, che non resse alla prova per pi\u00f9 di settant&#8217;anni, come non ammettere che fu un disegno simile venne perseguito e, in gran parte, realizzato, dal cristianesimo, attraverso secoli e secoli di storia? Senza contare che il cristianesimo mir\u00f2, innanzitutto, a riedificare l&#8217;uomo interiore, e poi, di conseguenza, l&#8217;uomo esteriore: agendo, quindi, in profondit\u00e0; mentre i totalitarismi moderni hanno seguito la via opposta, restando, inevitabilmente, piuttosto in superficie.<\/p>\n<p>\u00c8 logico, in conclusone, che il diritto romano sia stato largamente influenzato dalla concezione cristiana dell&#8217;uomo; anche se altri fattori, tra i quali le trasformazioni economiche dell&#8217;epoca tardo-antica, senza dubbio svolsero anch&#8217;essi un ruolo importante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono passati oltre due secoli da quando Edward Gibbon, descrivendo le vicende che portarono alla decadenza e alla caduta dell&#8217;Impero Romano, scriveva con tono di ambiguo<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30183,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[107,174],"class_list":["post-24585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-storia-antica","tag-cattolicesimo","tag-impero-romano"],"jetpack_featured_media_url":"https:../../../../fides-et-ratio.it/wp-content/uploads/2023/10/categoria-storia-antica.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/comments@post=24585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24585\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fides-et-ratio.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30183"}],"wp:attachment":[{"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/media@parent=24585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/categories@post=24585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https_3A//fides-et-ratio.it/wp-json/wp/v2/tags@post=24585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}